LA SCUOLA

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale ha ottenuto il riconoscimento dal MIUR per la sede di Napoli con D.M. del 5 aprile 2007 pubblicato sulla G.U. 87 del 14 aprile 2007 e per la sede di Caserta con D.M. del 29 Maggio 2009 pubblicato sulla G.U. 137 del 16 Giugno 2009.

Il modello teorico della Scuola di Specializzazione è fondato sulla prospettiva relazionale e sulla teoria generale dei sistemi. In continuità con la tradizione psicodinamica, la prospettiva relazionale, parte dalle teorizzazioni di Bowen, Whitaker, Ackerman, Boszormenyi-Nagy e Stierlin per approdare alla relazione come unità di osservazione attraverso cui comprendere il mondo intra ed inter-personale dell’individuo. Il concetto di sistema parte dalle teorizzazioni di von Bertanlanffy e via via si arricchisce di sviluppi inediti derivati dalla ricerca clinica di Baldascini e del suo gruppo. Il modello sistemico-relazionale elaborato, denominato Modello di Articolazione Intersistemica (M.A.I.), cerca di superare i riduzionismi riferiti all’individuo e alla famiglia ampliando l’osservazione del comportamento dell’individuo alle relazioni tra individuo-famiglia e alla storia intergenerazionale includendo i mandati, i miti, le lealtà invisibili e i “sospesi” che vincolano il presente al passato, l’individuo al suo gruppo familiare e alle trascorse generazioni.

Cardine della metodologia formativa è il gruppo inteso come strumento di elaborazione ed apprendimento comune in un continuo rimando tra teoria e clinica. La formazione consente l'apprendimento di tecniche e di regole di setting necessarie per allestire contesti terapeutici individuali, familiari e di coppia. Permette inoltre di sviluppare la capacità di gestire progetti terapeutici complessi e di collaborare con altri professionisti sia nel contesto pubblico che in quello privato.

 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA SISTEMICO-RELAZIONALE

Articolo 1

(Finalità)

Il presente regolamento definisce gli organi della Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia sistemico-relazionale ad orientamento psicodinamica e le rispettive funzioni, i criteri di ammissione, i sistemi di valutazione intermedi e finali, i criteri per l’assegnazione del diploma finale di specializzazione.

Articolo 2

(Organi della Scuola)

Sono Organi della Scuola:

a. il Comitato Scientifico;

b. il Rappresentante Legale;

c. il Direttore;

d. il Segretario Didattico;

e. il Collegio dei Didatti;

f. il Consiglio della Scuola.

Articolo 3

(Il Comitato Scientifico)

1) Il Comitato Scientifico è garante delle attività scientifiche e didattiche della Scuola e presenta

ogni anno al Ministero una relazione illustrativa sul programma svolto dalla Scuola nell’anno immediatamente precedente e su quello da svolgere nell’anno successivo.

2) Il Comitato Scientifico è composto almeno da tre membri, tra cui:

a. il Direttore della Scuola;

b. un docente universitario nelle discipline di cui all’art. 8, comma 3, del Decreto del MURST dell’11 dicembre 1998, n. 509, che non deve avere alcuna attività di docenza o di didattica all’interno della Scuola, il quale assume la carica di garante.

c. il Rappresentante Legale.

Articolo 4

(Il Rappresentante Legale)

1) Il Rappresentante Legale ha la rappresentanza e la responsabilità legale della Scuola.

2) È compito del Rappresentante Legale nominare:

a. il Direttore;

b. il Comitato Scientifico in concerto con il Direttore.

Articolo 5

(Il Direttore)

1) Il Direttore è nominato dal Rappresentante legale tra i professionisti che abbiano le seguenti caratteristiche:

a. essere iscritti all’Ordine degli Psicologi o a quello dei Medici;

b. avere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica da almeno 10 anni.

2) È compito del Direttore:

a. Presiedere e gestire le attività didattiche e formative della Scuola;

b. Approvare i programmi degli insegnamenti;

c. Nominare e presiedere la Commissione d’esame di passaggio d’anno;

d. Predisporre il programma didattico annuale, il calendario delle attività e le date degli esami in concerto con il collegio dei Didatti;

e. Nominare e presiedere il Collegio dei Didatti;

f. Firmare i Diplomi di Specializzazione;

g. Procedere all'affidamento degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica così come approvate dal collegio dei didatti.

h. Nominare il Consiglio della Scuola e definire le modalità per eleggere i rappresentanti degli specializzandi del Consiglio della Scuola.

Articolo 6

(Il Segretario Didattico)

1) Il Segretario Didattico è nominato dal Direttore tra i Didatti che abbiano le seguenti caratteristiche:

a. essere iscritti all’Ordine degli Psicologi o a quello dei Medici;

b. avere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica;

2) È compito del Segretario Didattico:

a. Sostituire il Direttore in tutti i casi di impedimento di quest’ultimo;

b. Coordinare la segreteria didattica;

c. Programmare il calendario delle attività didattiche e le date degli esami di concerto con il Direttore;

d. Predisporre un apposito libretto di formazione che consente all’allievo ed al Collegio dei Docenti il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali;

e. Pubblicizzare le informazioni relative alle attività didattiche, anche attraverso il sito web della Scuola.

Articolo 7

(Il Collegio dei Didatti)

1) Il Collegio dei Didatti è composto dal direttore, dal Segretario didattico e da almeno quattro didatti che svolgono incarichi di insegnamento nella Scuola;

2) Il Collegio si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Direttore per la programmazione didattica annuale ed una volta al mese per valutare l’andamento delle attività formative ed affrontare eventuali criticità emerse.

3) Il Collegio dei Didatti svolge le seguenti funzioni:

a. Stabilisce le strategie nonché gli standard formativi della Scuola;

b. Predispone il piano formativo e la programmazione didattica annuale, con i relativi docenti e tutors di gruppo (2 tutors per ciascun gruppo);

c. Stabilisce annualmente, nell’ambito del programma didattico, i seminari, workshop, stages ed altre eventuali esperienze formative di particolare interesse;

d. Propone le sedi di tirocinio accreditate alla Scuola, che provvede a stipulare con le relative amministrazioni le apposite convenzioni; ne verifica poi la rispondenza e decide in ordine agli eventuali rinnovi;

e. Incontra i rappresentanti degli allievi dei singoli anni di corso per accogliere e valutare le loro proposte;

f. Approva la data di inizio e fine di ciascun corso e il calendario delle lezioni programmati dal Segretario didattico e dal Direttore;

g. Stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo;

h. Definisce i criteri per l’attribuzione della borsa di studio prevista per il primo anno di corso.

Articolo 8

(Il Consiglio della Scuola)

1) Il Consiglio della Scuola è composto dal Direttore della Scuola, dal Segretario Didattico della Scuola, da n. 3 Didatti della Scuola e da n. 3 rappresentanti degli Specializzandi.

2) I tre Didatti della Scuola sono nominati dal Direttore.

3) I Rappresentanti degli Specializzandi sono nominati attraverso elezioni indette dal Direttore della Scuola e restano in carica tre anni. L’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti alla Scuola alla data delle elezioni. Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. I rappresentanti degli studenti specializzandi decadono al momento della perdita della qualità di studenti specializzandi; ove ciò si verifichi prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti (surroga) ovvero mediante elezioni qualora la surroga non sia possibile. Il mandato del subentrante termina con il triennio degli altri rappresentanti.

4) Il Consiglio della Scuola di Specializzazione svolge:

a. Funzioni propositive e consultive in relazione al percorso formativo dello specializzando, nonché alla gestione delle attività formative della Scuola;

b. Funzioni propositive e consultive in materia di progettazione e programmazione didattica;

c. Elaborazione di obiettivi, criteri e modalità di valutazione del processo formativo.

Articolo 9

(Servizio clinico)

La Scuola istituisce un servizio clinico per consentire la pratica clinica degli allievi in formazione, attraverso la selezione di richieste di psicoterapia pervenute alla Scuola da affidare agli allievi del terzo e quarto anno seguiti in supervisione diretta da un didatta.

Il Servizio clinico è gestito da due didatti e due tutors nominati dal Direttore della Scuola.

E’ prevista inoltre, l’organizzazione di Corsi di supervisione e intervisione rivolti ai giovani terapeuti che hanno già conseguito il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia. I Corsi sono tenuti da Didatti della Scuola indicati dal Direttore.

Articolo 10

(Criteri per l’ammissione degli allievi)

Alla Scuola sono ammessi i laureati in Psicologia e in Medicina e Chirurgia che siano iscritti ai rispettivi albi professionali o che conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio della professione entro la prima sessione utile dall’effettivo inizio del corso.

L’ammissione è subordinata alla valutazione di:

a. titoli di studio professionali e accademici del candidato e suoi eventuali lavori scientifici.

b. motivazioni alla formazione nell’ambito della psicoterapia relazionale-sistemica con particolare riferimento alla disponibilità e all’apertura personale ad un lavoro su di sé.

c. attitudini, potenzialità personali ed eventuali esperienze pregresse di psicoterapia.

Essa avviene attraverso:

a. due colloqui individuali con due didatti della scuola e con una valutazione congiunta.

b. la valutazione del curriculum del candidato e delle risultanze dei colloqui con relativa ratifica dell’ammissione da parte del Collegio dei didatti della scuola.

Ogni anno il Collegio dei didatti valuta gli allievi iscrivibili a ciascun corso e la Direzione della Scuola mette a concorso il numero di posti stabilito dal MIUR per ciascuna sede della Scuola di Specializzazione.

Articolo 11

(Diritti e doveri degli allievi)

L’allievo ha diritto a usufruire di tutte le prestazioni erogate dalla Scuola e a essere informato ogni anno anticipatamente circa il costo annuale della Scuola e il programma delle attività formative.

Può utilizzare il materiale audiovisivo presente nell’archivio della Scuola per soli scopi formativi ed esclusivamente all’interno della Scuola stessa, rispettando la normativa vigente sulla privacy.

L’allievo è tenuto a pagare le rette annue nelle misure e nei tempi richiesti dalla segreteria amministrativa della sede presso la quale è iscritto; l’allievo non in regola con i pagamenti non potrà in nessun caso essere ammesso a sostenere gli esami annuali o quello finale.

È tenuto inoltre a conoscere e rispettare il presente regolamento, e le sue eventuali future modificazioni e integrazioni, nonché le prescrizioni e indicazioni dategli dai rappresentanti della Scuola, e a mantenere sempre un comportamento pubblico e personale dignitoso e comunque tale da non compromettere il prestigio ed il buon nome della Scuola.

L’allievo può comunicare per iscritto in qualsiasi momento di voler rinunciare al percorso di specializzazione intrapreso. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta produce la perdita della condizione di specializzando dal momento della presentazione alla segreteria della Scuola. Ciò non fa venir meno l’obbligo di corrispondere per intero la retta annuale stabilita.

Articolo 12

(Frequenza e partecipazione ai corsi)

La frequenza è obbligatoria. Non sono ammesse assenze dalle lezioni superiori al 20% del monte ore di ciascun anno. La partecipazione al 2°, 3° e 4° anno accademico è subordinata alla frequenza, al profitto e al superamento degli esami dell’anno precedente, nonché allo svolgimento delle ore di tirocinio previste.

Articolo 13

(Tirocinio)

L’insegnamento teorico e la formazione pratica sono integrati dalla frequenza dell’allievo ad un tirocinio professionale da svolgersi presso strutture, servizi pubblici o privati accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Il tirocinio viene svolto sotto la guida di un supervisore.

Ogni anno l’allievo deve espletare le 120 ore annue di tirocinio previste dal piano didattico approvato dal Ministero.

Sono ammesse solo alcune eccezioni, ad esempio nel caso di allievi, che si iscrivono al primo anno prima di aver sostenuto l’esame di Stato, e che quindi cominciano il tirocinio più tardi, una volta abilitati all’esercizio della professione, e nel caso di allievi che, per gravi e documentati motivi, non possono portare a termine le ore di tirocinio nell’anno in corso.

In tutti questi casi, le ore mancanti nel primo anno devono essere recuperate entro il secondo.

Il Ministero ha fatto, altresì, divieto di promuovere uno studente dal secondo al terzo anno, se alla fine del secondo questi non ha completato il monte ore totale di tirocinio dei primi due anni.

Entro il quarto anno devono essere espletate per intero le ore di tirocinio complessive di tutti gli anni, poiché si può rilasciare diploma di specializzazione, solo dopo aver soddisfatto tutti i requisiti.

Ne consegue che l’allievo non potrà sostenere l’esame finale di specializzazione, se non avrà prima terminato tutte le ore di tirocinio previste dal piano didattico.

La Scuola di Specializzazione fornisce l’allievo di idonea copertura assicurativa per l’attività di tirocinio.

Articolo 14

(Libretto di Formazione)

Il Collegio dei Didatti predispone apposito Libretto di Formazione personale che consente all’allievo, ai didatti ed al Consiglio dei Didatti il controllo degli insegnamenti teorici, della formazione pratica e di supervisione e del tirocinio seguito da ciascun allievo.

Il Libretto di Formazione contiene, per ogni anno di corso, l’attestazione delle presenze in ogni area formativa, ivi compresa la frequenza al tirocinio e gli esiti degli esami annuali. L’allievo è tenuto alla cura e conservazione del Libretto, di cui è diretto responsabile.

Articolo 15

(Tutor di gruppo)

Il Tutor di gruppo è nominato dal Collegio dei Didatti tra coloro che, specializzati da almeno due anni, ne hanno fatto richiesta.

Svolge le seguenti funzioni:

a. Fa da intermediario e da raccordo tra le richieste e gli eventuali problemi degli allievi e la Scuola, ponendosi in relazione da una parte con gli allievi ed i loro rappresentanti, dall’altra con i didatti e gli altri organi della Scuola.

b. Segue gli allievi nel loro iter didattico, supportandoli in particolare nello studio dei testi e dell’approfondimento teorico in generale.

Il tutor di gruppo può partecipare, su richiesta, alle riunioni del Collegio dei Didatti.

Articolo 16

(Esami intermedi ed esame finale)

Durante il percorso formativo sono previsti:

a) esame conclusivo del primo anno, propedeutico al passaggio al secondo anno: si articola nell’elaborazione di un resoconto teorico-esperienziale sull’anno di formazione e successiva discussione e valutazione in gruppo.

b) esame conclusivo del secondo anno, propedeutico al passaggio al terzo anno: consiste nella descrizione scritta di un caso clinico osservato a Scuola o seguito nel contesto di tirocinio.

c) esame conclusivo del terzo anno, propedeutico al passaggio al quarto anno: elaborazione scritta e discussione in gruppo di un caso clinico seguito dall’allievo in supervisione.

d) esame conclusivo del quarto anno: prevede una prova scritta riguardante gli insegnamenti teorici previsti dal programma di studi e la stesura di una tesi composta da due parti: la prima parte riguardante il percorso formativo personale di ogni allievo e la seconda parte riguardante uno o più casi clinici seguiti dall’allievo. La tesi viene discussa dinanzi ad una Commissione d’Esame, presieduta e nominata dal Direttore della Scuola. La commissione d’esame dispone di una votazione espressa in cinquantesimi così articolata: 10 punti per esame orale, 10 punti per la compilazione della tesi e 30 punti per il profitto maturato dall’allievo nell’intero quadriennio. Per conseguire il Diploma di Specializzazione l’allievo deve conseguire un punteggio di almeno 40/50.

Articolo 17

(Diploma)

Al termine del Corso di Formazione, dopo il superamento della prova finale, costituita dalla stesura e discussione della tesi di Specializzazione, viene rilasciato all’allievo il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale, che abilita all’esercizio dell’attività di psicoterapeuta.

Il Diploma in un unico originale è firmato dal Direttore della Scuola ed è registrato su apposito registro.

Articolo 18

(Allegati)

Si considerano parte integrante del seguente regolamento i seguenti allegati:

a. Piano di studi formativo approvato nell’anno in corso;

b. Accordo Formativo

 

CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI ALLIEVI

I diritti degli allievi

  • Ha diritto a usufruire di tutte le prestazioni erogate dalla Scuola e a essere informato ogni anno anticipatamente circa il costo annuale della Scuola, le modalità di pagamento e il programma delle attività formative.
  • Ha diritto di seguire il programma delle attività formative, in strutture didattiche idonee, nei giorni e orari previsti e di essere informato con congruo anticipo su eventuali modifiche di giorno ed orario di un’attività formativa. Al termine del corso, l’allievo ha diritto a sostenere una prova d’esame coerente con il programma e con gli obiettivi formativi.
  • Può rivolgersi alla segreteria per ogni informazione e certificazione e deve poter comunicare con la stessa attraverso una casella di posta elettronica. Può, inoltre, rivolgersi al Direttore della Scuola per qualsiasi chiarimento sulle attività della stessa.
  • Può utilizzare il materiale audiovisivo presente nell’archivio della Scuola per soli scopi formativi ed esclusivamente all’interno della Scuola stessa, rispettando la normativa vigente sulla privacy e il codice deontologico dell’Albo professionale di appartenenza.
  • In relazione alle attività della Scuola l’allievo può esprimere il suo parere segnalando eventuali suggerimenti al rappresentante degli allievi che partecipa al Consiglio della Scuola, alla segreteria o al Direttore.

I doveri degli allievi

  • È tenuto a pagare le rette annue nelle misure e nei tempi richiesti dalla segreteria amministrativa della sede presso la quale è iscritto; l’allievo non in regola con i pagamenti non potrà in nessun caso essere ammesso a sostenere gli esami annuali o quello finale.
  • È tenuto inoltre a conoscere e rispettare il regolamento della Scuola, e le sue eventuali future modificazioni e integrazioni, nonché le prescrizioni e indicazioni dategli dai rappresentanti della Scuola e a mantenere sempre un comportamento pubblico e personale dignitoso e comunque tale da non compromettere il prestigio ed il buon nome della Scuola.
  • Ha il dovere di frequentare le attività formative secondo il calendario e l’orario programmato e le modalità indicate dalla segreteria e dai didatti. Le assenze non devono superare il 20% del totale delle ore annuali previste dalle attività formative. L’eventuale assenza deve essere comunicata in segreteria prima dell’attività in programma.
  • Deve svolgere le attività di tirocinio seguendo le disposizioni del MIUR e deve trasmettere alla Scuola la relativa documentazione entro i tempi previsti dalle normative.
  • Può comunicare per iscritto in qualsiasi momento di voler rinunciare al percorso di specializzazione intrapreso. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta produce la perdita della condizione di specializzando dal momento della presentazione alla segreteria della Scuola. Ciò non fa venir meno l’obbligo di corrispondere per intero la retta annuale stabilita.
  • Ha il dovere di rispettare gli ambienti e le strutture della Scuola. Gli Studenti partecipano responsabilmente alle attività della Scuola, sia a titolo individuale sia come rappresentanti eletti negli organi statutari.